La denominazione
Castel del Monte è una denominazione di territorio con produzione di vini bianchi, rosati e rossi da varietà autoctone specifiche e alcune varietà alloctone. La denominazione identifica i vini della DOC Castel del Monte e le tre DOCG Castel del Monte Nero di Troia Riserva, Castel del Monte Riserva e Castel del Monte Bombino Nero. La zona di produzione insiste nella vasta area compresa nel Parco Rurale della Murgia, dove ricadono i territori amministrativi degli undici comuni della DOC e dei dieci della DOCG, nella parte nord-occidentale della provincia di Bari e nella provincia di Barletta-Andria-Trani, che sono: Canosa di Puglia (sola DOC), Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle, Toritto, Binetto e Minervino Murge. Caso rarissimo, se non unico, nel frastagliato panorama delle denominazioni italiane: il 27 novembre 2011 la DOC Canosa ha accettato di rinunciare alla propria denominazione per confluire nella DOC Castel del Monte.
L’area vitata della denominazione è di circa 550 ha e insiste su un’altitudine tra i 180 e i 450 metri con orientamento prevalente Est e Nord-Est. La produzione media annua è di a 40.000 hl di vino DOC e DOCG e di circa 5.300.000 di bottiglie. Circa il 65% della produzione è destinata al mercato interno. Per quanto riguarda il mercato estero i Paesi di riferimento sono quelli europei con Russia, Stati Uniti, Giappone e Cina.
I vini DOC
Il Castel del Monte Bianco, anche Frizzante e Spumante, è ottenuto prevalentemente da uvaggio delle varietà Bombino bianco associato a Pampanuto e Chardonnay, oltre che nelle versioni monovarietali Bombino bianco, Sauvignon e Chardonnay. Possono concorrere alla produzione, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” .
Nel Castel del Monte Rosso, anche Novello, sono protagonisti in purezza il Nero di Troia, che sta mostrando risultati assai incoraggianti, l’Aglianico e il Montepulciano. Possono concorrere alla produzione, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
Nel Castel del Monte Rosato, anche Frizzante e Spumante, ricorrono in purezza il Bombino nero, l’Aglianico e il Nero di Troia. Possono concorrere alla produzione, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”
I vini DOCG
Castel del Monte Bombino Nero DOCG.
Elevato al rango di DOCG nel 2011, il Castel del Monte Bombino Nero è riservata ai vini rosati ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale minimo il 90% di Bombino nero. Possono concorrere alla produzione, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
Castel del Monte Riserva DOCG
Elevata a rango di DOCG nel 2011, il vino Castel del Monte Rosso Riserva DOCG deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale il 65% minimo di Nero di Troia. Possono concorrere alla produzione, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”. Prima dell’immissione al consumo il vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno uno in legno.
Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG
Elevata a rango di DOCG nel 2011, il vino Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale minimo il 90% di Nero di Troia. Possono concorrere alla produzione, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”. Prima dell’immissione al consumo deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno uno in legno.